di Marta Gabucci
Nella giornata del 19 novembre 2020 si è tenuta la seduta per votare le nuove regole deontologiche introdotte dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Cnog) per il Testo Unico dei doveri del giornalista.
La seduta ha accertato l’unanimità per l’articolo 5 bis, dal titolo “Rispetto delle differenze di genere”, che è stato curato dal Gruppo di Lavoro Pari Opportunità del Consiglio. Si tratta di un articolo che pone l’attenzione sulla gravità dell’uso di narrazioni scorrette «in casi di femminicidio, violenze, molestie, discriminazione e fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale». Il testo riporta l’attenzione sulle espressioni, immagini lesive e stereotipi di genere che spesso ritroviamo ancora all’interno delle narrazioni. Si richiede un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole.
Un passo importante è certamente la richiesta a «non alimentare la spettacolarizzazione della violenza», facendo attenzione a non sminuire la gravità del fatto con espressioni, termini ed immagini. Si domanda un resoconto rispettoso anche dei familiari delle persone coinvolte.
«L’approvazione unanime dell’articolo rappresenta un momento storico. Un lavoro di squadra realizzato grazie all’impegno di tutte e tutti nonostante i tempi difficili a causa dell’emergenza Covid» dichiarano i componenti del Gruppo di Lavoro Pari Opportunità del Cnog.
Le novità continuano all’articolo 2, con l’aggiunta del secondo comma. Il testo afferma la possibilità di incolpare un giornalista «a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l’esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell’arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento». Nel caso in cui ricorrano tali condizioni, l’accertamento della ripetizione della stessa violazione comporta una sanzione più grave.
Infine, è stata aggiunta una precisazione all’interno dell’articolo 6, in materia di informazione scientifica e sanitaria. Si richiede infatti una più profonda certifica delle fonti per le notizie sanitarie e scientifiche: «solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale, nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere».
Le modifiche andranno in vigore dal 1° gennaio 2021.
Il testo può essere trovato qui.